CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Validità 01.01.2011
Per materiale con destinazione Italia
per i prodotti e prestazioni della TTS – Tooltecnic Systems AG& Co. KG, Postfach1372, D-73238 Wendlingen che vengono venduti, commercializzati o messi in commercio in altro modo a titolo oneroso da questa.
I. Disposizioni generali
1. Le seguenti condizioni valgono per tutti gli ordini. Per il volume delle forniture o dei servizi (qui di seguito in breve forniture) sono vincolanti le dichiarazioni reciproche rese per iscritto o su supporto elettronico. Le condizioni generali di contratto del committente trovano tuttavia validità sola-mente se il Fornitore le ha espressamente accettate per iscritto. Gli accordi pattuiti verbalmente prima o all’atto della stipula del contratto, per acquistare validità devono essere confermati per iscritto dal Fornitore.
2. Le offerte sono da considerarsi non vincolanti. Il Fornitore si riserva i diritti illimitati di proprietà e di autore per ciò che riguarda l’utilizzo di preventivi, disegni e altre documenta-zioni (qui di seguito in breve documentazioni). Le documen-tazioni possono essere rese accessibili a terzi solo previo benestare del Fornitore e, qualora non si dovesse addivenire al conferimento dell’ordine al Fornitore, devono essere resti-tuite immediatamente e per intero, dietro richiesta scritta di quest’ultimo. Le frasi 1 e 2 trovano analogamente validità per le documentazioni del committente, che possono tutta-via essere rese accessibili a coloro a cui il Fornitore abbia ammissibilmente affidato il compito di fornitura.
3. Sul software standard il committente ha diritto non esclusi-vo di utilizzo con le caratteristiche prestazionali pattuite in forma non modificata e sugli apparecchi concordati. Il com-mittente ha la facoltà di eseguire due copie di backup, senza che ciò necessiti necessari accordi specifici in merito.
4. Le consegne parziali e la relativa fatturazione sono ammes-se, sempre che ciò sia accettato dal committente.
II. Prezzi e condizioni di pagamento
1. I prezzi si intendono franco magazzino Wendlin-gen,imballaggio escluso e al lordo dell’IVA prevista dalla legge
La fatturazione avviene in base al listino prezzi valido nel momento della consegna; il calcolo dell’IVA può essere o-messo solo nel caso in cui sussistano i presupposti per l’esenzione da tale imposta per le forniture di esportazione.
2. Nel caso in cui il Fornitore abbia assunto il compito di eseguire l’istallazione e il montaggio, senza che siano stati presi ulteriori accordi, tutte le spese accessorie che si rendo-no a ciò necessarie, come p.e. spese di viaggio, di trasporto degli utensili e del bagaglio personale, nonché le indennità, vanno a carico del committente, oltre al compenso pattuito.
3. I pagamenti vanno eseguiti franco domicilio di pagamento del Fornitore.
4. Il committente può solo compensare con alcuni crediti indiscutibilmente accertati.
III. Diritto di riservato dominio
1. Le merci oggetto delle consegne (merce con riserva di proprietà) rimangono di proprietà del Fornitore fino al com-pleto adempimento di tutti i diritti a lui spettanti presenti o futuri nei confronti del committente e risultanti dalle condi-zioni contrattuali. Qualora il valore di tutti i diritti di garanzia spettanti al Fornitore dovesse superare l’ammontare di tutti i diritti garantiti di più del 20%, il Fornitore, dietro richiesta scritta del committente, svincolerà una relativa quota dei diritti di garanzia. Al Fornitore spetta decidere quali garan-zie svincolare.
2. Il committente è autorizzato a vendere regolarmente la merce con riserva di proprietà e/o a utilizzarla fintanto che non è in mora con i pagamenti. Non sono ammessi il pigno-ramento o il trasferimento di proprietà a titolo di garanzia.
3. Il committente cede al Fornitore fin da ora a titolo di garanzia i crediti derivanti dalla rivendita o da un altro moti-vo giuridico riguardanti la merce con riserva di proprietà per l’ammontare del rispettivo valore di fattura della merce con riserva di proprietà in anticipo già dal momento dell’ordine. La cessione viene accettata con le presenti condizioni. Il committente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti al Fornitore. L’autorizzazione alla riscossione può essere revo-cata in qualsiasi momento se il committente non adempie regolarmente i suoi obblighi di pagamento.
4. Il committente è autorizzato a trasformare i prodotti del Fornitore o a utilizzare gli stessi per connessione con altri prodotti nell’ambito del suo regolare campo d’attività. Sugli oggetti derivanti dalla trasformazione o dalla combinazione dei suoi prodotti, il Fornitore ha una comproprietà, che il committente trasferisce fin d’ora al Fornitore, esclusivamen-te a titolo di garanzia per i diritti di cui al paragrafo III. 1.
5. In caso di pignoramenti, sequestri, altri obblighi pregiudiziali o interventi di terzi, il committente deve segnalare la pro-prietà del Fornitore e informare tempestivamente il Fornito-re. Se i terzi non sono in grado di rimborsare al Fornitore i costi derivanti giudiziali o extragiudiziali, ne risponde il committente.
6. In caso di violazione colposa da parte del committente degli obblighi contrattuali essenziali e in particolare in caso di mora nel pagamento, il Fornitore ha la facoltà, ma non l’obbligo, di ritirare la merce in qualsiasi momento; il com-mittente è in questo caso tenuto a una restituzione tempe-stiva e per intero. Ciò vale anche nel caso in cui la situazione patrimoniale del committente sia notevolmente peggiorata.
7. Il ritiro, ossia l’esercizio del diritto di riservato dominio o il pignoramento della merce con diritto di proprietà da parte del Fornitore, non sottintende il recesso dal contratto, a meno che ciò non venga espressamente dichiarato da parte del Fornitore.
IV. Termini di consegna e ritardi
1. I termini di consegna pattuiti si riferiscono all’uscita della merce dallo stabilimento o dal magazzino di spedizione. L’osservanza dei termini pattuiti per le consegne è subordi-nata al puntuale ricevimento di tutte le documentazioni che il committente è tenuto a presentare, delle autorizzazioni e omologazioni necessarie ed in particolare dei progetti, non-ché all’osservanza delle condizioni di pagamento pattuite o degli anticipi, nonché di tutti gli altri obblighi a carico del committente. Nel caso in cui tali condizioni non dovessero essere soddisfatte puntualmente, i termini per il Fornitore si protraggono adeguatamente; ciò non vale nel caso in cui i ritardi di cui sopra siano causati dal Fornitore.
2. In qualunque caso di forza maggiore che impedisca al Fornitore di rispettare i termini, p.e. in caso di mobilitazione, guerra, sommossa o eventi simili, o in caso di eventi che, indipendentemente dalla volontà del Fornitore, possono compromettere il regolare disbrigo dell’ordine, come p.e. ritardi delle consegne da parte del subfornitore del Fornitore, impedimenti stradali e aziendali, rivendicazioni sindacali, ecc… i termini si protraggono in modo adeguato, senza che il committente possa far valere diritti d’indennizzo per i danni da ciò derivanti.
3. Se, dietro richiesta del committente, la spedizione o la consegna viene posticipata di più di un mese, a far data dall’avviso di pronto per la spedizione, al committente pos-sono essere addebitate, per ogni mese iniziato, le spese di magazzinaggio in ragione dello 0,5% del prezzo delle merci oggetto della consegna, per un massimo tuttavia del 5% dello stesso. Alle parti contrattuali è consentito addurre le prove a dimostrazione di spese di magazzinaggio maggiori o inferiori.
V. Rivendita ed esportazione
1. Le merci fornite dal Fornitore possono essere esportate in paesi diversi da quelli indicati nell’ordinazione solamente previo consenso scritto del Fornitore. Ciò non vale per rie-sportazioni all’interno del territorio del Mercato Europeo Comune.
2. All’interno del sistema di vendita selettivo il committente non è autorizzato a rivendere a negozianti o ad altri rivendi-tori che non fanno parte del sistema prodotti di marca del Fornitore. Se non è sicuro se un negoziante o rivenditore fa parte del sistema, il committente richiede l’autorizzazione scritta del Fornitore prima della fornitura.
3. Inoltre il committente non è autorizzato a promuovere in modo attivo e a rivendere personalmente o tramite terzi prodotti di marca del Fornitore nel territorio di importatori esclusivi di TTS Tooltechnic AG & Co. KG. Su richiesta viene messo a disposizione un elenco di tutti gli importatori esclu-sivi del Fornitore.
4. In caso di violazione, il Fornitore è autorizzato a disdire il contratto senza preavviso dopo un solo avviso scritto oppure a recedere dagli ordini in corso e da quelli futuri. Inoltre al Fornitore spetta il diritto al risarcimento danni.
5. All’atto dell’esportazione dei prodotti forniti dal Fornitore, il committente si impegna ad osservare le disposizioni della legge economica sul commercio estero, l’accordo di Wasse-naar e il regolamento US Export Administration Regulations.
VI. Spedizione/Passaggio dei rischi /Ricorso in garanzia per i vizi della cosa/Consegna
1. Le merci viaggiano a rischio e a spese del committente dal luogo indicato dal Fornitore all’indirizzo a lui noto o comuni-cato da lui franco magazzino/reparto spedizioni del Fornito-re. Dietro richiesta scritta e a spese del committente, il Forni-tore provvederà ad assicurare le spedizioni contro i rischi del trasporto secondo l’estensione assicurativa richiesta.
2. Se il Fornitore è tenuto, conformemente all’ordinanza sugli imballaggi, a ritirare l’imballaggio utilizzato per il trasporto, sono a carico del committente le spese per rispedire l’imballaggio utilizzato e i costi indicati per lo smaltimento o – sempre che ciò sia possibile e conveniente a parere del
Fornitore - i costi supplementari ragionevoli derivanti da un nuovo utilizzo degli stessi.
3. Anche in caso di spedizioni in porto franco il rischio passa al committente come segue:
a) Nel caso di consegne senza installazione o montaggio e debi-tamente preparate a partire dalla rampa di carico del luogo di spedizione con consegna alla persona addetta al trasporto.
b) Nel caso di consegne con installazione o montaggio nel giorno della presa in consegna o della messa in funzione nello stabili-mento del committente o, se così pattuito, dopo un funziona-mento di prova ineccepibile.
4. Se la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione dell’installazione o del montaggio, la presa in consegna, ovvero il collaudo nella propria azienda o il funzionamento di prova subiscono ritardi per motivi imputabili al committente o se il committente per qualsiasi altro motivo si trova ancora in mora di accettazione, il rischio passa al committente a partire dal momento in cui si è verificato il ritardo.
5. Il committente deve controllare scrupolosamente e intera-mente ogni fornitura immediatamente dopo il ricevimento. I reclami per fornitura non completa o sbagliata e le contesta-zioni per vizi evidenti della cosa, devono essere fatti noti im-mediatamente per iscritto al Fornitore. La stessa cosa vale per i difetti non immediatamente riconoscibili appena vengono scoperti. Nelle contestazioni deve essere indicato l’adesivo sui cartoni, il numero della bolla di consegna e della fattura o i foglietti di controllo allegati alla spedizione. I reclami o le con-testazioni non comunicati in tempo utile vengono esclusi dal diritto a garanzia.
6. Il committente è tenuto a prendere in consegna le forniture, anche nel caso in cui le stesse presentano difetti irrilevanti.
VII. Pagamento
1. I pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità stabilite dalle parti. I bonifici, gli assegni e le cambiali si inten-dono eseguiti dopo la loro riscossione o il loro accredito irrevo-cabile sul conto del Fornitore.
2. In mancanza di diverse pattuizioni per iscritto, l’importo della fattura è esigibile a 30 giorni dalla data della fattura al netto. La detrazione di eventuali sconti concordati non viene più conces-sa nel caso in cui il committente sia già stato sollecitato per la seconda volta a saldare un altro credito corrente.
3. I costi di riparazione e montaggio, nonché i costi per informa-zioni sul prodotto, sono esigibili al netto con effetto immediato.
4. Nel caso in cui i pagamenti non dovessero essere effettuati entro la scadenza indicata nei paragrafi precedenti, possono essere calcolati, senza che ciò pregiudichi gli ulteriori diritti del Fornitore, gli interessi di mora legali.
5. Qualora, a motivo di eventi sopravvenuti, si dovesse verificare un sostanziale peggioramento della situazione patrimoniale del committente, tale da compromettere il diritto al pagamento del Fornitore, quest’ultimo è autorizzato a rendere esigibili con effetto immediato tutti i crediti derivanti dalla relazione com-merciale dei contraenti: ciò vale anche in caso di pagamento differito o di accettazione di cambiali o assegni. Date le prece-denti condizioni, o nel caso in cui il committente, in operazioni commerciali precedenti, si sia dimostrato un cattivo pagatore, il Fornitore è autorizzato a esigere un anticipo o una prestazione di garanzia per tutte le operazioni in corso o per quelle future. Rimangono comunque salve le disposizioni di legge in merito alla mora nel pagamento.
6. La fatturazione avviene in Euro L’importo indicato in Euro è determinante anche nel caso in cui nella fattura, oltre all’importo in Euro vengono indicati importi espressi in valuta straniera. Gli importi incassati in valuta straniera vengono con-teggiati con l’importo in Euro realizzato con il cambio delle valute straniere e accreditati.
VIII. Garanzia per i vizi della cosa
Il Fornitore garantisce per danni da lesioni alla salute a causa di negligenza dolosa o violazione del dovere del Fornitore o per negligenza o violazione del dovere del rappresentante legale basate in funzione agli adempimenti del Fornitore. In caso di difetti dei materiali o di produzione il Fornitore garantisce la qualità espressamente assicurata e la sua mancanza di difetti, compatibilmente con il rispettivo stato della tecnica, in con-formità con le leggi vigenti. Le modifiche generali di tipo co-struttivo o esecutivo che il Fornitore pratica sulla merce prima dell’espletamento di un ordine, non autorizzano a un reclamo. Il Fornitore raccomanda di conservare bene le istruzioni d’uso, i consigli sulla sicurezza, la lista delle parti di ricambio e la prova di acquisto. Per i difetti, di cui fa parte anche la mancanza delle qualità espressamente assicurate, il Fornitore risponde nel seguente modo:
1. Il periodo di garanzia per i prodotti del Fornitore è, in linea di massima, di 12 mesi dal passaggio del rischio al committente. In deroga a ciò, il periodo di garanzia per i vizi della cosa all’interno dell’UE in caso di utilizzo esclusivamente privato è di 24 mesi.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non compromettono tuttavia le promesse di proroga della scadenza di garanzia fatte dal Fornitore all’utente.
3. Per i prodotti del marchio PROTOOL e FESTOOL, all’interno dell’Unione Europea il Fornitore concede all’utente un periodo di garanzia per i vizi della cosa di 24 mesi dalla data d’acquisto sia per l’uso privato che per l’uso professionale. Il Fornitore concede in ogni caso una garanzia sui suddetti prodotti e articoli PROTOOL e FESTOOL se-condo quanto previsto dalle rispettive normative nazionali, comunque almeno di 12 mesi.
4. La garanzia per i vizi della cosa comprende l’eliminazione gratuita di tutti i difetti che si presentano durante il periodo di garanzia per i vizi della cosa ed è facoltà del Fornitore decidere se il prodotto contestato viene riparato o sostitui-to. I pezzi sostituiti diventano proprietà del Fornitore.
5. Il presupposto per il riconoscimento di un diritto di garanzia per vizi della cosa è che il luogo d’acquisto della macchina si trovi all’interno dell’Unione Europea e che il periodo di ga-ranzia non sia già scaduto. La prova viene fornita presen-tando la ricevuta d’acquisto originale della macchina da cui risultino gli indirizzi dell’acquirente e del venditore, la data d’acquisto e il modello preciso del prodotto. Il prodotto contestato non aperto e non smontato deve essere spedito, a motivo di riparazione, al Fornitore o alla più vicina officina autorizzata del Fornitore. Se dovesse risultare che il reclamo è giustificato, i costi per il mezzo più economico di trasporto di andata e ritorno vanno a carico del Fornitore. Per il resto vale il paragrafo V. Diritti del committente per le spese ne-cessarie al momento dell’adempimento successivo, in parti-colare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale sono escluse se i costi aumentano perché l’oggetto della fornitura è stato portato in un luogo diverso dall’originario luogo d’adempimento, a meno che il traspor-to sia conforme al suo utilizzo appropriato.
6. Per l’eliminazione del guasto devono essere concessi al Fornitore il tempo e le modalità a ciò necessari. Se ciò gli dovesse venire rifiutato, esso è esonerato dall’obbligo di garanzia. Si devono utilizzare sempre parti di ricambio origi-nali.
7. Il diritto al recesso o alla riduzione del prezzo sussiste solo nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di eliminare il vizio o di sostituire la fornitura, o se tutti i tentativi di ripara-zione o di fornitura sostitutiva si fossero rivelati falliti.
8. La garanzia non si estende all’usura naturale o a danni insorti dopo il passaggio del rischio, e in particolare dovuti all’utilizzo errato, irregolare, inesperto o negligente, a un sovraccarico eccessivo o a mezzi d’esercizio inadeguati. In particolar modo il Fornitore non risponde delle modifiche di stato o di modalità di funzionamento dei prodotti del Forni-tore dovute a magazzinaggio inadeguato, ad effetti climatici o ad agenti esterni. In ogni caso vengono riconosciuti i re-clami soltanto se l’apparecchio è sottoposto a regolare ma-nutenzione e pulitura.
9. Nel caso in cui il committente o chi per lui effettui modifi-che o interventi di riparazione non idonei o esegua il mon-taggio di elementi estranei, il Fornitore non assume alcuna responsabilità né per quanto sopra, né per i danni da ciò risultanti.
10. Il periodo di garanzia non viene prolungato a motivo di migliorie, forniture sostitutive o prestazioni di sostituzione.
11. Si esclude qualsiasi altro diritto a garanzia del committen-te nei confronti del Fornitore e dei suoi collaboratori.
IX. Diritti di marchio e diritti d’autore
1. Nel caso in cui un terzo avanzi contro il committente fondate rivendicazioni per contraffazione di un diritto di marchio o diritto d’autore, (qui di seguito: diritti di marchio) per i prodotti forniti dal Fornitore e utilizzati secondo le disposizioni contrattuali, il Fornitore, facendosi carico delle spese, potrà scegliere se ottenere il diritto di godimento per il prodotto, modificare il prodotto in modo tale che non vengano più violati i diritti di marchio o se sostituire il pro-dotto.
2. I summenzionati obblighi del Fornitore sussistono solo nel caso in cui il committente abbia immediatamente informato per iscritto il Fornitore in merito alle (presunte) rivendica-zioni fatte valere da terzi, non riconosca una violazione e rimangano salve per il Fornitore tutte le misure di difesa e le procedure di concordato (giudiziali e extragiudiziali). Gli obblighi di cui sopra perdono comunque di validità al più tardi 5 anni a far data dal giorno della consegna al commit-tente.
3. Si esclude qualsiasi rivendicazione del committente nel caso sia egli stesso responsabile della contraffazione del marchio. Si escludono inoltre le rivendicazioni del committente nel caso in cui la contraffazione del marchio sia dovuta a indica-zioni particolari date dal committente, da un utilizzo non prevedibile dal Fornitore o dal fatto che il prodotto sia stato
modificato dal committente o che venga utilizzato insieme a prodotti non forniti dal Fornitore.
4. Si esclude qualsiasi ulteriore rivendicazione nei confronti del Fornitore; rimane comunque salvo l’articolo XI (responsabili-tà), come il diritto del committente di recedere dal contratto.
X. Impossibilità, adeguamento del contratto
1. Nel caso in cui il Fornitore, per un motivo a lui stesso imputabile, non sia in grado di eseguire la fornitura in ogget-to, il committente è autorizzato a richiedere il risarcimento dei danni. Il diritto al risarcimento del danno avanzato dal committente è limitato tuttavia al 10% del valore di quel pezzo della fornitura che a motivo di impossibilità non si è potuto mettere in esercizio come d’uopo. Ciò non trova ap-plicazione quando vi sia obbligazione risarcitoria in caso di dolo, grave negligenza o impossibilità originaria; ciò non è collegato alla modifica dell’onere della prova a sfavore del committente. Rimane salvo il diritto del committente di recedere dal contratto.
2. Nel caso in cui sopravvengano gli eventi del paragrafo IV n° 2 tali da modificare sensibilmente il significato economico o il contenuto della fornitura o da influenzare notevolmente l’attività aziendale del Fornitore, il contratto verrà adegua-tamente adattato in buona fede. Se per il Fornitore ciò non sarà sostenibile dal punto di vista economico, egli avrà facol-tà di recedere dal contratto. Se il Fornitore intenderà di avva-lersi di tale diritto di recesso, dopo aver valutato la portata dell’evento sopravvenuto, sarà tenuto a darne comunicazio-ne immediata al committente, anche nel caso in cui in un primo momento era stata pattuita con il committente una proroga del termine di consegna.
XI. Responsabilità
Si esclude qualsiasi diritto di indennizzo avanzato dal com-mittente, ed in particolare quelli derivanti da violazione posi-tiva di credito, da violazione di obblighi nel quadro delle trattative contrattuali e da azione illecita. Ciò non vale nei casi in cui sussista una obbligazione legale risarcitoria, come in caso di dolo, grave negligenza, mancanza delle qualità garantite secondo la legislazione in materia di responsabilità sul prodotto, o violazione di obblighi contrattuali essenziali per danni alla salute. L’indennizzo per la violazione degli obblighi contrattuali essenziali è tuttavia limitato ai danni legati alla specificità del contratto e prevedibili, sempre che non vi sia dolo o grave negligenza. Il presente regolamento è indipendente dalla modifica dell’onere della prova a sfavore del committente.
XII. Competenza giuridica, diritto applicabile
1. Se il committente è un imprenditore, non ha un foro compe-tente generale sul territorio nazionale o ha trasferito dopo la stipula del contratto la sua residenza o il domicilio abituale all’estero o se al momento della proposizione dell’azione giuridica la sua residenza o il suo domicilio abituale sono sconosciuti, l’unico foro competente per tutte le controversie scaturenti direttamente o indirettamente dal rapporto con-trattuale, sarà, a scelta del Fornitore, la sede del Fornitore.
2. I rapporti contrattuali vengono regolati dal diritto della Repubblica Federale Tedesca. Si esclude l’applicazione delle norme giuridiche del diritto tedesco su conflitti di leggi, sempre che queste facciano riferimento a un diritto giuridico straniero, nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla compravendita internazionale di merci.
Anche nel caso in cui singoli punti del presente contratto, ed in particolare delle condizioni di fornitura, non dovessero avere validità giuridica, rimangono comunque valide tutte le altre parti dello stesso. Ciò non vale se l’osservanza dovesse costituire, per una delle parti, un onere insostenibile.
3. Le pattuizioni di cui sopra valgono anche per le operazioni commerciali di esportazione, sempre che le disposizioni del paese di importazione non si contrappongano alle presenti condizioni di fornitura.
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Rappresentata in Italia dalla:
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